Bonus Ristoranti Pasticcerie Gelaterie 2024. Contributi a fondo perduto per macchinari e beni strumentali

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Agevolazione statale a fondo perduto del Ministero dell’Agricoltura per

l’acquisto di macchinari professionali e beni strumentali necessari alle attività

commerciali e dedicata a ristoranti, pasticcerie e gelaterie (come da successivo Art.5

“Soggetti Beneficiari”).

 

Sono disponibili 56 milioni di euro per i soggetti aventi diritto, per un massimo di

30.000 euro e per il 70% delle spese totali ammissibili, concessi nell'ambito del

regolamento “de minimis”.

 

E’ possibile presentare la domanda dal portale www.invitalia.it dal 1 marzo 2024 fino al 30 aprile 2024.

 

Quest'ultimo è estratto dalla norma, come da Decreto Ministeriale del 4 luglio 2022

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2022 e disciplinata dal

Decreto n. 35987 del 24 gennaio 2024.

 

 

Oggetto: Punti salienti - Contributi a fondo perduto per bar, pasticcerie e ristoranti

 

Art. 5 - Soggetti beneficiari

 

1.Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese in possesso dei seguenti

requisiti:

a. se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.11 («Ristorazione con

somministrazione»): essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle

imprese da almeno dieci anni o,

alternativamente, aver acquistato - nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del

presente decreto - prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il

25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;

b. se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.30 («Gelaterie e pasticcerie») e dal

codice ATECO 10.71.20 («Produzione di pasticceria fresca»): essere regolarmente costituite ed

iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno dieci anni o, alternativamente, aver

acquistato - nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del presente decreto -

prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5% del totale dei

prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;

c. sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non

sono sottoposte a procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi

della normativa vigente;

d. non sono in situazione di difficoltà, così come definita dal regolamento di esenzione;

e. sono iscritte presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, così come

risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);

f. sono in regola con gli adempimenti fiscali;

g. hanno restituito le somme eventualmente dovute a seguito di provvedimenti di revoca di

agevolazioni concesse dal Ministero;

h. non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti

individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea ai sensi del decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2007 («Impegno Deggendorf»).

 

2. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:

a. nei cui confronti sia stata applicata sanzione interdittiva;

b. i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano

stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile

o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura

penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla

partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della

domanda.

 

3. Le imprese attestano il possesso dei requisiti di cui al comma 1, nonché l'assenza delle cause di

esclusione di cui al comma 2 del presente articolo tramite presentazione, all'atto della domanda di

contributo, di DSAN resa nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo le modalità previste dal decreto direttoriale di cui all'art. 9, comma 2 del presente decreto.

 

Art. 6 Spese ammissibili

 

Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di macchinari professionali e di beni strumentali

all’attività dell'impresa, nuovi di fabbrica, organici e funzionali, acquistati alle normali condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'impresa; i beni strumentali acquistati devono essere mantenuti nello stato patrimoniale dell'impresa per almeno tre anni dalla data di concessione del contributo.

 

I pagamenti delle spese di cui al presente articolo devono essere effettuati esclusivamente attraverso

conti correnti dedicati intestati all'impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del

pagamento.

 

Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo.

Non sono in ogni caso ammesse le spese per:

 

a. l'acquisto di componenti, pezzi di ricambio o parti di macchinari, impianti e attrezzature che

non soddisfano il requisito dell'autonomia funzionale;

b. terreni e fabbricati, incluse le opere murarie di qualsiasi genere, ivi compresi gli impianti idrici,

elettrici, di allarme, di riscaldamento e raffreddamento;

c. mezzi targati;

d. beni usati o rigenerati;

e. utenze di qualsiasi genere, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, gas, etc.;

f. imposte e tasse;

g. contributi e oneri sociali di qualsiasi genere;

h. buoni pasto;

i. costi legali e notarili;

j. consulenze di qualsiasi genere;

k. spese non direttamente finalizzate all’attività dell'impresa.

 

Consigliamo comunque una verifica con i propri Studi Commercialisti per il pieno diritto di accesso a queste agevolazioni.

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